|
riconosce l'assoggettabilità ad IVA 20% delle provvigioni su biglietteria nazionale e la non imponibilità art. 9 della biglietteria internazionale e precisa inoltre che lo stesso trattamento IVA si applica alle somme addebitate e corrisposte dal cliente.
Pertanto, il corrispettivo percepito dai clienti per l'emissione di biglietteria aerea nazionale deve essere assoggettato ad imposta con aliquota al 20 per cento, mentre quello percepito per l'emissione di biglietteria internazionale deve essere considerato non imponibile ex art. 9, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972.
Risoluzione AdE 29-09-2004, n. 125E
|