Risoluzione AdE 31.07.2003 n. 164E: DIRITTI DI IMBARCO DEI PASSEGGERI
La risoluzione in oggetto esamina le modalità di riaddebito ai passeggeri dei diritti di imbarco. Contiene nel tratto evidenziato una precisazione importante in merito alle caratteristiche che devono avere le somme anticipate per conto del cliente.

Nel caso specifico le somme riscosse dalla società aerea a titolo di diritto d'imbarco non possono qualificarsi fiscalmente quali rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, escluse dalla formazione della base imponibile Iva ai sensi dell'articolo 15, numero 3), del Dpr n. 633 del 1972.
Tale disposizione, fa, infatti, riferimento alle "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate". E'quindi necessario che le anticipazioni di cui si chiede il rimborso siano state fatte in nome e per conto del cedente o committente e che le dette anticipazioni siano regolarmente comprovate mediante documentazione intestata alla controparte.
Tale riaddebito eseguito ai sensi dell'art. 15 appare quindi possibile per le AdV ad esempio nel caso di acquisto di biglietteria aerea a nome e per conto del cliente.
Le somme addebitate art. 15 sono escluse dal campo applicativo IVA ed il loro riaddebito può essere eseguito con fattura ma anche con estratto conto o nota dettagliata.

Risoluzione AdE 31.07.2003 n. 164E