IVA: Dichiarazioni di intento da trasmettere nel 2014 con le regole vigenti
IVA: Dichiarazioni d’intento da trasmettere nel 2014 con le regole vigenti.
Il Ddl. contenente misure di semplificazione, fermo in Senato, dispone novità a partire dal 1° gennaio, ma è difficile che venga approvato in tempo.

Approssimandosi la fine del 2013, gli esportatori abituali provvedono all’invio delle prime dichiarazioni d’intento per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPR 633/72, a valere per l’anno 2014.


I soggetti passivi d’imposta che ricevono tali dichiarazioni devono, come noto, provvedere alla trasmissione delle stesse all’Amministrazione finanziaria entro il termine della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) in cui è confluita la prima operazione effettuata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR 633/72 (termine così modificato dal DL n. 16/2012), anche se l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la ris. 1° agosto 2012 n. 82, che è possibile inviare la comunicazione seguendo le “vecchie” regole, e quindi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento.


Ciò starebbe a significare che le dichiarazioni d’intento ricevute entro il prossimo 31 dicembre 2013 possono essere inviate già a partire dal 16 gennaio 2014, laddove il ricevente intenda continuare a rispettare il vecchio termine, soprattutto allo scopo di “liberarsi” quanto prima dell’adempimento in questione.


Sul punto, è necessario ricordare che il Ddl. contenente misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo (S. 958), all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato dallo scorso settembre, prevede, a partire dal prossimo 1° gennaio, che la comunicazione all’Amministrazione finanziaria non debba più essere trasmessa dal fornitore dell’esportatore abituale, bensì direttamente dall’esportatore abituale, che dovrà poi provvedere alla consegna, unitamente alla dichiarazione d’intento al fornitore, della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.
Successivamente, il fornitore dell’esportatore abituale dovrà riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, già oggetto di precedente trasmissione ad opera dell’esportatore abituale.

In buona sostanza, ciò che deriva dalle modifiche normative proposte è di “ribaltare” l’onere comunicativo in capo al soggetto esportatore abituale, restando obbligo del fornitore che ha ricevuto la dichiarazione d’intento di assicurarsi che i dati contenuti siano stati trasmessi all’Amministrazione finanziaria da parte dell’esportatore abituale stesso, acquisendo copia della ricevuta.


Verrebbe “ribaltato” l’onere comunicativo.
È, inoltre, riscritto il predetto comma 4-bis dell’art. 7 del DLgs. n. 471/1997, in virtù del quale il cedente o prestatore sarà tenuto, prima di effettuare l’operazione senza l’applicazione dell’IVA, ad accertarsi di aver ottenuto dal cessionario o committente la dichiarazione d’intento trasmessa da costui all’Amministrazione finanziaria, unitamente alla ricevuta dalla stessa rilasciata: diversamente, nel caso di mancato addebito dell’imposta sul valore aggiunto, incorre nella sanzione del precedente comma 3, ovvero dal 100% al 200% dell’IVA non esposta in fattura.


Come anticipato, tali novità potrebbero entrare in vigore già dal prossimo 1° gennaio, con effetto dalle operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 8, lett. c), a partire dalla predetta data. Tuttavia, da quanto risulta, il Ddl. in questione è tuttora fermo in Senato, e le disposizioni in esso contenute non sono state nemmeno trasfuse nel Ddl. di stabilità.


Pertanto, salvo repentine accelerazioni nei prossimi giorni, le novità non dovrebbero rendersi operative dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza che i fornitori degli esportatori abituali che ricevono dichiarazioni d’intento devono seguire le regole tuttora vigenti, compresa la trasmissione telematica entro il termine della liquidazione periodica in cui è confluita la prima operazione effettuata senza applicazione dell’IVA, ovvero già entro il 16 gennaio 2014 per le dichiarazioni ricevute nel mese di dicembre del corrente anno.

 

 

Fonte: Eutekne di Lunedì 23 Dicembre 2013 di Sandro CERATO e Michele BANA

 


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