LEGGE DI STABILITA': Canoni di locazione sempre senza contanti
LEGGE DI STABILITÀ: Canoni di locazione sempre senza contanti.
La novità, contenuta nella legge di stabilità, lascia dubbi sui profili sanzionatori.

A partire dal 1° gennaio 2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative dovranno essere effettuati “obbligatoriamente” con strumenti tracciabili, anche se l’importo dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000 euro sancita nell’ambito della disciplina antiriciclaggio.
La novità è contenuta nell’art. 1 comma 31-ter del disegno di legge di stabilità che ieri ha ottenuto la fiducia da parte della Camera dei Deputati.


L’intervento normativo, per quanto possa sembrare chiaro, risulta decisamente complesso nella sua collocazione sistematica e nei suoi possibili esiti sanzionatori.
Innanzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) n. 6) del DLgs. 11/2010).
Il limite di 1.000 euro, in particolare, è stato fissato dall’art. 12 comma 1 del DL 201/2011, con efficacia dal 6 dicembre 2011, in sostituzione del precedente, pari a 2.500 euro.


Ed è proprio su quest’ultima disposizione normativa che interviene ora la legge di stabilità. Dopo il comma citato, infatti, viene inserito un nuovo comma 1.1 ai sensi del quale, in deroga a quanto ivi stabilito, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, sarà necessario, a partire dal primo gennaio prossimo, utilizzare strumenti tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore (o superiore) alla soglia di 1.000 euro.

Posto tale obbligo, qualche dubbio si presenta in relazione ai correlati profili sanzionatori. Si ricorda, infatti, che la violazione del limite al trasferimento del denaro contante, così come degli assegni privi della clausola di non trasferibilità, è punita dall’art. 58 comma 1 del DLgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito; sanzione che, secondo le indicazioni ministeriali, si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti (o l’assegno). Ai sensi dell’art. 58 comma 7-bis primo e secondo periodo del DLgs. 231/2007, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro, mentre nel caso di violazione dei limiti per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.


Peraltro, per tali violazioni – ove non siano di importo superiore a 250.000 euro e sempre che non ci si sia già avvalsi della medesima facoltà per analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti – è possibile avvalersi dell’art. 16 della L. 689/81, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


Tutto ciò, tuttavia, riguarda le “violazioni delle disposizioni di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007”; articolo non considerato dalla novità recata dalla legge di stabilità che, come evidenziato, ha inserito un nuovo comma nell’art. 12 del DL 201/2011.


Sanzioni solo per pagamenti in contanti da 1.000 euro in su
Sembra, quindi, conseguirne che, ove il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti (o con assegno trasferibile) per importi pari o superiori a 1.000 euro, si rischierebbe l’applicazione del ricordato complesso sanzionatorio, integrandosi una violazione delle disposizioni dell’art. 49 del DLgs. 231/2007. Ove, invece, il pagamento del canone di locazione dovesse avvenire in contanti (o con assegno trasferibile), ma per importi inferiori a 1.000 euro, tale regime non sarebbe applicabile, non costituendo una violazione delle disposizioni dell’art. 49 del DLgs. 231/2007. Residuerebbe, tuttavia, la impossibilità di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore, come specificato dalla legge di stabilità.

 

 

 

Fonte: Eutekne di Sabato 21 Dicembre 2013 di Maurizio MEOLI

 


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