DECRETO MINISTERIALE: Diminuito il tasso di interesse legale. |
Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno.
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Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno.
La diminuzione del tasso ha effetto anche su alcuni provvedimenti fiscali come il ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
- al 2,5%, fino al 31.12.2013;
- all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRES scaduto il 10.12.2013, che verrà effettuato il 10.2.2014, comporta l’applicazione del tasso legale:
- del 2,5%, per il periodo 11.12.2013 - 31.12.2013;
- dell’1%, per il periodo 1.1.2014 - 10.2.2014.
Tale diminuzione non ha effetto tuttavia sulle rateizzazioni di avvisi bonari o di accertamenti già iniziate, per le quali vale il tasso vigente al momento di inizio della rateazione.
Maggiori dettagli nel file allegato.
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