QUESITO. Rivendita singoli servizi acquisiti in 74-ter
Rivendita singoli servizi acquisiti in 74-ter.
Regime speciale delle agenzie di viaggio - Vendita di singoli servizi - Applicazione del regime ordinario IVA.

QUESITO: Un'agenzia di viaggio riceve fatture da un tour operator con applicazione dell'IVA in base all'art. 74-ter del DPR n.633/72 per l'acquisto di singoli servizi (e non l'intero "pacchetto") sono rivenduti al cliente (agendo in nome proprio ma per conto del cliente), l'agenzia è costretta a fatturare con applicazione dell'IVA in base al regime ordinario. Così facendo:
- dal lato passivo, le fatture vengono registrate con il metodo previsto dall'art. 74-ter del DPR n. 633/72 (e dunque l'IVA incorporata in queste fatture potrà essere oggetto di detrazione solo se si emettono fatture ex art. 74-ter);
- dal lato attivo, le fatture sono emesse secondo il regime ordinario, liquidando interamente l'imposta.
Si pone il seguente quesito: c'è il modo di evitare questa situazione fatturando le operazioni applicando l'art. 74-ter del DPR n. 633/72 ogni volta che si ricevono fatture in applicazione dell'art. 74-ter, a prescindere dal fatto che sia vendutol'intero pacchetto turistico o meno?

Vi sono altre soluzioni?

RISPOSTA: In base all'art. 74-ter co. 5-bis del DPR 633/72, ribadito dall'art. 1 co. 3 del DM 340/99, i servizi turistici singoli (es. camere d'albergo) sono soggetti al regime speciale, al momento della rivendita, purchè resi da altri soggetti e acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore.
La norma non richiede che il servizio sia "acquistato", essendo sufficiente che il medesimo sia acquisito nella disponibilità dell'agenzia di viaggio, ossia quando quest'ultima, in qualsiasi momento, possa effettivamente disporne in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione.
Se tali condizioni non risultano soddisfatte, i predetti servizi - non essendo riconducibili ad un "pacchetto turistico" venduto dall'agenzia di viaggio - sono soggetti a IVA secondo il regime ordinario (C.M. 24.12.97 n. 328/E, 9.2 e Corte di Giustizia 9.12.2010 causa C-31/10).
Nel caso di specie, si ritiene che i singoli servizi turistici, benchè acquistati, possano fruire del regime speciale in sede di rivendita da parte dell'agenzia di viaggio se l'acquisto precede la specifica richiesta del viaggiatore.

 

 

Fonte: EutekneInfo di Lunedì 25 Ottobre 2013 di Emanuele GRECO


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