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QUESITO: alla nostra agenzia è stato proposto di vendere dei cofanetti regalo costituti da buoni acquisto (vaucher): il pacchetto viene proposto a clienti o aziende che decidono
di regalarlo ad amici, parenti, clienti. Chi ricevere il regalo può decidere se e quando spenderlo scegliendo i servizi che gradisce fra una lista di esercizi convenzionati.
Il soggetto che ci propone detti pacchetti ci riconosce una commissione e quindi l'agenzia paga meno del valore del pacchetto venduto.
Come si configura l'operazione ai fini IVA?
L'amministrazione finanziaria ha più volte chiarito che i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile (titolo V Dei titoli di credito). In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Ne consegue che la circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della cessione del bene o prestazione di servizio cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA. L'amministrazione finanziaria ritiene che la cessione dei titoli di legittimazione possa essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale "Non sono considerate cessioni di beni ... a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;".
Per quanto sopra la circolazione dei buoni acquisto non genera operazioni rilevanti ai fini IVA non costituendo cessione di servizio turistico ma semplice circolazione di un titolo di credito. (eventuali fatture emesse saranno non assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 2 del dpr 633/72)
Quando l'utente finale usufruirà del servizio turistico, il fornitore del servizio turistico emetterà fattura per il servizio erogato e riceverà in pagamento il buono acquisto, buono che potrà avere valore facciale uguale, superiore, inferiore al servizio effettivamente erogato.
All'agenzia è generalmente riconosciuta una commissione sulla compravendita di detti titoli di credito costituita dalla differenza fra il valore facciale del buono e l'importo effettivamente pagato alla società emittente: tale commissione dovrà essere regolarmente fatturata assoggettandola ad IVA.
Si allega a completamento la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 21E/2011
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