| QUESITO: In base alla circolare dell'agenzia delle entrate n. 46/E del 03/11/2009 l'art. 110 ai commi 10 e 11 del TUIR afferma la presunzione relativa all'indeducibilità delle spese tra imprese residenti in Italia ed imprese domiciliate fiscalmente in regimi fiscali privilegiati (vedi San Marino); viene precisato che i costi diventano deducibili per l'impresa italiana solo se quest'ultima fornisce la prova che l'impresa black list (San Marino, nella nostro caso) svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva (vale a dire non sono fittizie). sicchè la nostra domanda è la seguente: visto che ad oggi abbiamo acquistato un discreto numero di servizi presso questo operatore san marinese, come possiamo tutelarci in caso di controllo da parte dell'agenzia delle entrate ai fini probatori????? siamo costretti a non dedurci questi costi conseguendo delle perdite certe? grazie per l'attenzione. |
| RISPOSTA: |
Come agenzia di viaggi vendete servizi di terzi a viaggiatori. Il fatto che i servizi siano stati erogati ed i viaggiatori ne abbiamo regolarmente usufruito è la prova che non si tratta di operazioni inesistenti o con società che non svolgono attività commerciale.
Cordiali saluti
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