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Il ministero dell’Economia e delle Finanze sta perseguendo un’operazione di contrasto dei sempre maggiormente diffusi fenomeni fraudolenti o abusivi dell’Iva nell’ambito del commercio domestico e internazionale.
Sono state dettate recentemente le regole applicative del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list”, aumentando ulteriormente gli adempimenti a carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti economici con gli operatori di tali Paesi.
SOGGETTI OBBLIGATI:
Sono obbligati alla presentazione telematica del nuovo modello tutti i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, che hanno rapporti con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. black list, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001.
OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE:
Ai fini della comunicazione rilevano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.
Pertanto nel nuovo modello vanno indicate:
· Le cessioni di beni;
· Le prestazioni di servizi rese;
· Gli acquisti di beni;
· Le prestazioni di servizio ricevute.
Ciascuna operazione andrà indicata specificando la quota-parte riferibile ad operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad Iva.
Il D.L. 40/2010 ha precisato che nelle comunicazioni dovranno essere inserite, in quanto rilevanti, tutte le operazioni “registrate o soggette a registrazione Iva”. La comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di privati.
I PAESI CONSIDERATI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA (c.d. “black list”):
Ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, sono considerati paesi a fiscalità privilegiata e pertanto inclusi nella c.d. “black list” tutti i Paesi inclusi nelle seguenti tre liste:
Stati considerati a fiscalità privilegiata:
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Alderney (Isole delCanale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda,
Belize
Bermuda
Brunei
Cipro
Filippine
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del
Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
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Isole Marshall
Isole Turks e Caicos,
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Malaysia
Maldive
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
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San Marino
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Singapore
Taiwan
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
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Stati considerati a fiscalità privilegiata con specifiche esclusioni:
Bahrein Monaco Emirati Arabi Uniti
Stati considerati a fiscalità privilegiata con specifiche limitazioni o distinzioni:
Angola Lussemburgo Dominica Portorico
Antigua Malta Ecuador Svizzera
Corea del Sud Mauritius Giamaica Uruguay
Costa Rica Panama Kenia
La situazione dei singoli Paesi va esaminata caso per caso, al fine di individuare eventuali esenzioni previste dal Decreto Ministeriale (è auspicabile che il Ministero chiarisca esattamente quali sono i Paesi interessati).
LA PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO:
Il modello deve essere presentato con cadenza mensile ovvero trimestrale in considerazione dell’ammontare complessivo delle operazioni realizzate.
Pertanto il modello andrà presentato:
· Trimestralmente per quei soggetti passivi Iva che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, potendo in ogni caso decidere di presentare mensilmente la comunicazione per l'intero anno solare;
· Mensilmente per quei soggetti passivi Iva che hanno realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare superiore a 50.000 euro.
MODALITA’ DI INVIO DEL MODELLO:
Il modello va inviato all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati esclusivamente per modalità telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Gli effetti del provvedimento decorrono dal 1 luglio 2010.
Il primo invio, in scadenza il 31 agosto prossimo, riguarda le operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese di luglio 2010. Successivamente si avrà un invio mensile con scadenza alla fine del mese successivo.
I trimestrali (che non superano, nei quattro trimestri, per ciascun gruppo di operazioni sopra indicate, l'importo di 50.000 euro) partono invece il 31 ottobre con la comunicazione del periodo luglio-settembre.
Alla data un cui scriviamo è allo studio un DM per chiarire le modalità di applicazione e la possibile proroga della scadenza del 31 agosto prossimo al 31 ottobre 2010.
SANZIONI APPLICABILI:
In merito all’apparato sanzionatorio, si evidenzia che la mancata comunicazione delle predette operazioni ovvero la comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l’applicazione del doppio della sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da €258 a € 2.065).
La sanzione pertanto andrà da un minimo di 516 € ad un massimo di 4.130 €.
A tale fattispecie non è applicabile il c.d. cumulo giuridico il che implica che ogni singolo errore od omissione rileverà quale violazione a se stante, punito con la sanzione minima di 516 euro.
Allegati: articolo tratto da Il sole 24ore del 17 luglio 2010; decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001.
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