Il regime speciale 74.ter: Chi puņ applicarlo e quali operazioni vi rientrano
Ambito soggettivo e ambito oggettivo

Ambito soggettivo
In primo sottolineiamo che non tutti i soggetti possono applicare il regime 74 ter ma esistono precise limitazioni soggettive:
la disciplina prevista dall’art. 74/ter si applica alle agenzie di viaggio e turismo  in possesso dell’autorizzazione  prevista dall’art. 9 della Legge 17 maggio 1983 n. 217 che organizzano o vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, dietro pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un’unica operazione.
Le stesse disposizioni si applicano anche agli organizzatori di giri turistici in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, etc.) che mettono a disposizione  dei viaggiatori pacchetti turistici  anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili) svolgendo quindi una attività equiparabile a quella delle agenzie di viaggio e turismo.
Qundi il 74ter può essere applicato solo da AdV o T.O. ed organizzatori di giri turistici


Ambito oggettivo: la definizione di pacchetto turistico
Vediamo adesso quali sono le operazioni che rientrano nel 74ter.
Le operazioni rientranti nella speciale disciplina dell’art. 74/ter non sono tutte quelle compiute dalle ADV, ma solo quelle previste al 1’ comma di detto articolo, che così le definisce:
“ ……pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica……”
Quanto sopra definisce con precisione l’ambito di applicazione del regime IVA speciale, e solo a queste operazioni si applica la particolare disciplina che andremo ad esaminare chiamata comunemente “IVA 74/ter” o metodo “base da base”.
Tutte le altre operazioni compiute dalle ADV rientrano nella disciplina IVA normale.
L’articolo 2 del Dlgsl 17.3.95 n. 111 definisce pacchetto turistico:
“Pacchetti turistici.
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)trasporto
b)alloggio
c)servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7 lettera i)  ed m), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto”.
Come già detto, il richiamo fatto dal legislatore all’art. 2 del D.Lgsl. 111, delimita  oggettivamente le operazioni che rientrano nel particolare regime speciale.
La circolare 24.12.1997 n. 328 precisa che rientra nella particolare disciplina, anche l’organizzazione di giri turistici effettuata da qualunque soggetto, realizzati come previsto dal 1’ comma dell’art. 74/ter, anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (ad esempio escursioni, visite alla città e simili).
Oggettivamente, il rinvio fatto dal legislatore alla definizione di “pacchetto turistico” del D.Lgsl. 17.3.1995 n. 111, determina la non applicabilità della particolare disciplina alle ipotesi in cui l’attività espletata dall’agenzia si riduca ad una prestazione singola, come il trasporto o la fornitura dell’alloggio o comunque l’esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due prestazioni.
I singoli servizi rientrano per espressa previsione normativa nel regime di cui all’art. 74 ter solo se sono pre-acquisiti dall’agenzia. Per pre acquisto si intende che il servizio sia contrattualmente disponibile per l'agenzia senza bisogno di conferma da parte dell'operatore (esempio tipico gli allotments nel settore alberghiero).
Riassumendo rientrano nel 74ter solo 3 tipologie di operazioni:
1) la vendita di pacchetti turistici
2) le gite turistiche
3) i singoli servizi pre-acquisiti
Tutte le altre operazioni compiute dall'Agenzia rientrano nel regime normale IVA e devono essere assoggettati ad IVA normale per la rivendita ad alle regole di detrazione normale dell’IVA sugli acquisti.