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Il Ministero precisa che Internet è solo un mezzo di comunicazione alla stregua del telefono o de fax ed a nulla rileva ove sia ubicato fisicamente il server. Fatta questa precisazione la risoluzione afferma. "Pertanto, considerato che le prestazioni di intermediazione in esame sono riferite a beni immobili, le stesse sono disciplinate, sotto l’aspetto della territorialità, dalle disposizioni dell’articolo 7, comma 4, lettera a) del D.P.R. n.633 del 1972 (articolo 45 Direttiva 2006/112/CEE) e soggette ad IVA qualora la prenotazione si riferisca ad alberghi od ostelli situati in Italia."
Riconosce quindi l'imponibilità IVA se l'albergo è ubicato in Italia e l'esclusione dall'IVA ai sensi dell'articolo 7 comma 4 lettera a) del DPR 633/72.
L'interpretazione contravviene a precedenti interpretazioni che invece ritenevano assoggettabili ad IVA le provvigioni di intermediazione per alberghi ubicati sia in Italia che all'Estero.
Nella speranza che venga fatto presto chiarezza se ne riporta il testo integrale in allegato.
Risoluzione 199/e del 16 maggio 2008
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